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LA TUTELA DELL’AMBIENTE.

LA TUTELA DELL’AMBIENTE.

L’“ambiente” costituisce un bene giuridico unitario di valore costituzionale primario.

L’evoluzione della giurisprudenza costituzionale ha contribuito al superamento della tradizionale tesi interpretativa che sosteneva la natura proteiforme della “materia ambiente”, come tale capace di affasciare sia la tutela dei beni paesaggistici e culturali (ambiente culturale), sia la disciplina contro gli inquinamenti (ambiente ecologico), sia il governo del territorio (ambiente urbanistico).

E infatti, col conforto di numerose pronunce della Corte Costituzionale, la dottrina e la giurisprudenza ritengono oramai pacificamente che la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale “primario” (Corte Cost., sentenza n. 151 del 1986) ed “assoluto” (Corte Cost., sentenza n. 641 del 1987), e deve garantire (come prescrive il diritto comunitario) un elevato livello di tutela, come tale inderogabile dalle altre discipline di settore.

Costituisce un dato di fatto, però, che la Costituzione non menzioni l’ambiente tra i principi fondamentali e i diritti dei cittadini.

Ciò nonostante, proprio in ragione del già annunciato rilievo primario ed assoluto del “bene giuridico ambiente”, l’interesse ambientale viene unanimemente qualificato come interesse di rilevo costituzionale, protetto in particolare dagli artt. 9, comma 2, e 32 Cost.

Pure sotto questo aspetto ha avuto grande rilievo l’interpretazione evolutiva offerta dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale: secondo la Consulta, infatti, la tutela del paesaggio di cui all’art. 9 Cost. “deve essere intesa nel senso lato di tutela ecologica” (Corte Cost., 3 ottobre 1990, n. 430), dunque anche come “interesse alla conservazione dell’ambiente naturale” (Corte Cost., 11 luglio 1989, n. 391), mentre la tutela della salute di cui all’art. 32 Cost. vale anche come “tutela dell’ambiente in cui l’uomo vive” (Corte Cost., 16 marzo 1990, n. 127).

Ed è proprio in ragione di una lettura congiunta degli artt. 9 e 32 Cost., quindi, che la Consulta afferma la concezione “unitaria” dell’ambiente, che comprende “la conservazione, la razionale gestione ed il miglioramento delle condizioni naturali (aria, acque, suolo e territorio in tutte le sue componenti), la esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici terrestri e marini, di tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono allo stato naturale ed in definitiva la persona umana in tutte le sue estrinsecazioni” (Corte Cost., 22 maggio 1987, n. 210).

Questa ricostruzione ha delle immediate ricadute in punto di riparto della competenza legislativa tra Stato e Regioni nella “materia ambiente”.

Al riguardo, merita sottolineare che soltanto a seguito della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione l’ambiente ha per la prima volta conosciuto una specifica menzione nella Carta Fondamentale, ed in particolare nel novellato art. 117 Cost.

Nel dettaglio, il citato art. 117 si occupa dell’ambiente:

- nel comma 2, alla lettera s), ove si prevede la potestà legislativa esclusiva statale in materia di “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”;

- nel successivo comma 3, ove si stabilisce la competenza concorrente tra Stato e Regioni con riguardo alla “valorizzazione dei beni culturali e ambientali”.

Con riferimento a tale assetto, la Corte Costituzionale ha spiegato che, accanto al bene giuridico ambiente in senso unitario, possono coesistere altri beni giuridici aventi ad oggetto componenti o aspetti del bene ambiente, ma concernenti interessi diversi, giuridicamente tutelati (Corte Cost., 23 gennaio 2009, n. 12).

Si parla, in proposito, dell'ambiente come “materia trasversale”, nel senso che sullo stesso oggetto insistono interessi diversi: «quello alla conservazione dell'ambiente e quelli inerenti alle sue utilizzazioni» (Corte Cost., sentenza n. 378 del 2007).

In tali circostanze, «la disciplina unitaria di tutela del bene complessivo ambiente, rimessa in via esclusiva allo Stato, viene a prevalere su quella dettata dalle Regioni o dalle Province autonome, in materia di competenza propria, che riguardano l'utilizzazione dell'ambiente, e, quindi, altri interessi. Ciò comporta che la disciplina statale relativa alla tutela dell'ambiente “viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza”, salva la facoltà di queste ultime di adottare norme di tutela ambientale più elevate nell'esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che vengano a contatto con quella dell'ambiente» (Corte Cost., sentenza n. 104 del 2008).

In sostanza, stante la unitarietà della materia «tutela dell'ambiente», la relativa competenza legislativa rientra nella competenza esclusiva dello Stato, pur potendo avere effetti ulteriori su altri interessi relativi a materie di competenza regionale concorrente (Corte Cost., 23 gennaio 2009, n. 12).

È in questo senso che va interpretato il dato costituzionale, che di certo non dipinge la “materia ambiente” come una “materia in senso tecnico” rigorosamente circoscritta e delimitata: invero, in virtù dell’art. 117, comma 2, lett. s), Cost., lo Stato ha il potere di fissare gli standard minimi ed uniformi di tutela dell’ambiente sull’intero territorio nazionale. Questo, tuttavia, non esclude la possibilità che le regioni prevedano una tutela più rigorosa rispetto a quella statale (derogabilità in melius), nell’esercizio della potestà concorrente o di quella residuale, in relazione a materie che si intrecciano con il valore ambiente (come, ad esempio, governo del territorio, agricoltura, caccia, pesca, tutela della salute, grandi reti di trasporto, protezione civile, ecc.: cfr. Corte Cost., sent. 18 aprile 2008, n. 104); parimenti, il legislatore statale ha il potere di fissare standard minimi e uniformi di tutela anche in materie ascrivibili alla potestà legislativa regionale, che non possono essere derogati in peius (Corte Cost., 16 marzo 2007, n. 81). Come afferma ancora la Corte, “appare, in sostanza, legittimo, di volta in volta, l’intervento normativo (statale o regionale) di maggior protezione dell’interesse ambientale” (Corte Cost., 5 maggio 2006, n. 182).


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