"Protocollo Opzionale alla Convenzione sui Diritti delle persone con Disabilità" - Parte 8
- Nicola Di Battista - Care The Oceans
- 10 set 2018
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Protocollo Opzionale alla Convenzione sui Diritti delle persone con Disabilità
Gli Stati Parte del presente Protocollo hanno concordato quanto segue:
Articolo 1
1. Uno Stato Parte della presente Protocollo (“Stato Parte”) riconosce la competenza del Comitato sui Diritti delle Persone con Disabilità (“Comitato”) a ricevere e prendere in considerazione comunicazioni da o in rappresentanza di individui o gruppi di individui soggetti a sua giurisdizione che facciano istanza in quanto vittime di violazioni da parte di quello Stato Parte delle disposizioni della Convenzione. 2. Nessuna comunicazione sarà ricevuta dal Comitato se riguarda uno Stato Parte alla Convenzione che non è parte contraente del presente Protocollo.
Articolo 2
Il Comitato considererà una comunicazione inammissibile quando: - la comunicazione è anonima; - la comunicazione costituisce un abuso del diritto di presentazione di tale comunicazione o è incompatibile con le disposizioni della presente Convenzione; - la stessa questione è stata già esaminata dal Comitato o è stata or si sta esaminando sotto un’altra procedura di investigazione o accordo internazionale o disposizione; - tutti i mezzi di tutela nazionali disponibili non siano stati esauriti. Questa non sarà la regola dove l’applicazione dei mezzi di tutela è irragionevolmente prolungato o improbabile di portare sollievo effettivo; - È manifestamente infondato or insufficientemente sostanziato; o quando - I fatti che sono il soggetto della comunicazione siano accaduti prima dell’entrata in vigore del presente Protocollo per gli Stati Parte coinvolti a meno che quei fatti continuano dopo quella data.
Articolo 3
Soggetto alle disposizioni dell’articolo 2 del presente Protocollo, il Comitato porterà qualsiasi comunicazione a lui presentata confidenzialmente all’attenzione dello Stato Parte. Entro sei mesi, lo Stato ricevente presenterà al Comitato spiegazioni scritte o dichiarazioni che chiariscono la questione e il rimedio, se ci fosse, che può essere stato preso da quello Stato.
Articolo 4
1. In qualsiasi momento dopo la ricezione di una comunicazione e prima che una determinazione nel merito è stata raggiunta, il Comitato può trasmettere allo Stato Parte implicato per la sua considerazione urgente una richiesta che lo Stato Parte prende tali misure ad interim come necessario per evitare possibili danni irreparabili alla vittima o vittime della presunta violazione.
2. Là dove il Comitato esercita la sua discrezione ai sensi del paragrafo 1 di questo articolo, questo non implica una determinazione di ammissibilità o nel merito della comunicazione.
Articolo 5
Il Comitato terrà incontri a porte chiuse quando esamina comunicazioni ai sensi del presente Protocollo. Dopo aver esaminato una comunicazione, il Comitato inoltrerà i suoi suggerimenti e raccomandazioni, se vi fossero, allo Stato Parte implicato ed al postulante.
Articolo 6
1. Se il Comitato riceve informazione affidabile indicanti violazioni gravi o sistematiche da parte di uno Stato Parte dei diritti stabiliti nella Convenzione, il Comitato inviterà lo Stato Parte a cooperare nell’esaminare l’informazione e a tal fine presentare osservazioni riguardanti l’informazione in questione.
2. Prendendo in considerazione qualsiasi osservazione che possa essere stata presentata da uno Stato Parte implicato nonché qualsiasi altra informazione affidabile disponibile per questo, il Comitato può designare uno o più dei suoi membri a condurre un inchiesta e preparare un rapporto urgentemente al Comitato. Dove giustificato e con il consenso dello Stato Parte, l’inchiesta può includere una visita sul suo territorio.
3. Dopo aver esaminato i risultati di tale inchiesta, il Comitato trasmetterà questi risultati allo Stato Parte implicato insieme ad eventuali commenti e raccomandazioni.
4. Lo Stato Parte implicato, entro sei mesi dalla ricezione dei risultati, commenti e raccomandazioni trasmessi dal Comitato, presenterà le sue osservazioni al Comitato.
5. Tale inchiesta sarà condotta confidenzialmente e la cooperazione dello Stato Parte sarà cercata in tutti gli stadi delle procedure.
Articolo 7
1. Il Comitato può invitare lo Stato Pare implicato ad includere nel suo rapporto ai sensi dell’articolo 35 della Convenzione dettagli di ogni misura presa in risposta ad un’inchiesta condotta ai sensi dell’articolo 6 del presento Protocollo.
2. Il Comitato può, se necessario, dopo la fine del periodo di sei mesi riferito all’articolo 6 comma 4, invitare lo Stato Parte implicato ad informarlo delle misure prese in risposta a tale inchiesta.
Articolo 8
Ogni Stato Pare può, al momento della firma o ratifica del presente Protocollo o adesione, dichiarare che non riconosce la competenza del Comitato definite negli articoli 6 e 7.
Articolo 9
Il Segretario Generale delle Nazioni Unite sarà il depositario del presente Protocollo.
Articolo 10
Il presente Protocollo sarà aperto per le firme dagli Stati firmatari e le organizzazioni d’integrazione regionale della Convenzione al Quartier Generale delle Nazioni Unite a New York a partire dal 30 marzo 2007.
Articolo 11
Il presente Protocollo sarà soggetto a ratifiche dagli Stati firmatari di questo Protocollo che abbiano ratificato o aderito alla Convenzione. Sarà soggetto alla conferma formale da parte delle organizzazioni d’integrazione regionale firmatarie di questo Protocollo che hanno formalmente confermato o aderito alla Convenzione. Sarà aperta per l’adesione da parte di qualsiasi Stato o organizzazione di integrazione regionale che ha ratificato, formalmente confermato o aderito alla Convenzione e che non ha firmato il Protocollo.
Articolo 12
1. “Organizzazione d’integrazione regionale” significherà un’organizzazione costituita dagli Stati sovrani di una data regione, a cui i suoi Stati Membri hanno trasferito competenze per quanto riguarda le questioni disciplinate da questa Convenzione. Tali organizzazioni dichiareranno, nei loro strumenti di conferma o adesione formale, l’ampiezza delle loro competenze per quanto riguarda argomenti disciplinati da questa Convenzione. Successivamente, informeranno il depositario di qualsiasi modifica sostanziale dell’estensione delle loro competenze.
2. Riferimenti a “Stati Parte” nel presente Protocollo applicheranno a tali organizzazioni entro i limiti delle loro competenze.
3. Per gli scopi del Articolo 13, paragrafo 1 e Articolo 15, paragrafo 2, qualsiasi strumento depositato dall’organizzazione d’integrazione regionale non conterà.
4. Organizzazioni d’integrazione regionale, in questioni nell’ambito delle loro competenze, possono esercitare il loro diritto di votare nell’incontro degli Stati Parte, con un numero di voti uguali al numero dei loro Stati membri che sono Parte di questo Protocollo. Tale organizzazione non eserciterà il suo diritto di voto se qualcuno di suoi Stati membri esercita il suo diritto, e vice versa.
Articolo 13
1. Soggetto all’entrata in vigore della Convenzione, il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito del decimo strumento di ratifica o d’adesione.
2. Per ogni Stato o organizzazione d’integrazione regionale che ratifica, confermando o aderendo formalmente al Protocollo dopo il deposito del tale decimo strumento, il Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito del proprio strumento
Articolo 14
1. Le riserve incompatibili con l’oggetto e lo scopo del presente Protocollo non saranno permessi.
2. Le riserve possono essere ritirate in qualsiasi momento.
Articolo 15
1. Qualsiasi Stato Parte può proporre un emendamento al presente Protocollo e presentarlo al Segretario Generale delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunicherà ogni emendamento proposto agli Stati Parte, con una richiesta di notifica se sono in favore ad un incontro degli Stati Parte per lo scopo di considerare e decidere sulle proposte. Nell’evento in cui, entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parte siano a favore a tale incontro, il Segretario Generale convocherà l’incontro sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Qualsiasi emendamento adottato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati Parte presenti e votanti sarà presentata dal Segretario Generale all’Assemblea Generale per l’approvazione e successivamente a tutti gli Stati Parte per l’accettazione.
2. Un emendamento adottato ed approvato in accordo con il paragrafo 1 di questo articolo entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo che il numero di strumenti di accettazioni depositati raggiunga i due terzi del numero degli Stati Parte alla data di adozione dell’emendamento. Successivamente, l’emendamento entrerà in vigore per qualsiasi Stato Parte il trentesimo giorno successivo al deposito del proprio strumento di accettazione. Un emendamento sarà vincolante solo su quegli Stati Parte che lo hanno accettato.
Articolo 16
Uno Stato Parte può denunciare il presente Protocollo con una notifica scritta al Segretario Generale delle Nazioni Unite. La denuncia sarà effettiva un anno dopo la data della ricezione della notifica dal Segretario Generale.
Articolo 17
Il testo del presente Protocollo sarà reso disponibile in formati accessibili.
Articolo 18
I testi in Arabo, Cinese, Inglese, Francese, Russo e Spagnolo della presente Convenzione saranno egualmente autentici. Testimoni di ciò, i sottofirmati plenipotenziari, essendo autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.