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Appendice 1: Convenzione ONU sui Diritte delle Persone con Disabilità - Parte 7.


* APPENDICE 1 * : Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità. Premessa: L’Italia, con la Legge n°18 del 3 marzo 2009 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2009) ha ratificato e resa esecutiva la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 13 dicembre 2006 durante la sessantunesima sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione A/RES/61/106 ed entrata in vigore il 3 maggio 2008. Tale strumento rappresenta la conclusione di un lungo cammino volto alla riaffermazione, effettuata anche nel corso della Conferenza di Vienna delle Nazioni Unite sui diritti umani del 25 giugno 1993, del principio della «universalità, indivisibilità, interdipendenza e interrelazione di tutti i diritti umani». Questo testo è stato redatto da un Comitato ad hoc istituito appunto per preparare il progetto di una convenzione internazionale onnicomprensiva sulla protezione e promozione dei diritti e della dignità delle persone con disabilità, che ha concluso i suoi lavori nel corso della sua ottava sessione tenutasi a New York dal 14 al 25 agosto 2006. Tale convenzione è aperta alla ratifica e all’adesione degli Stati a partire dal 30 marzo 2007. Tale Convenzione mondiale istituisce l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. L’Osservatorio è preposto, tra gli altri, a svolgere i seguenti compiti: 1. promuovere l’attuazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità ed elaborare il rapporto dettagliato sulle misure adottate di cui all’Articolo 35 della stessa Convenzione, in raccordo con il Comitato interministeriale dei diritti umani; 2. predisporre un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale; 3. promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone con disabilità, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali; 4. promuovere la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità. Adottata da 192 paesi, firmata da 126 e ratificata da 49, con i suoi 50 Articoli la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità rappresenta il primo grande trattato sui diritti umani del nuovo millennio. E’ un documento di grandissima importanza per la promozione di una nuova cultura riguardo alla condizione delle persone con disabilità e delle loro famiglie Tale Convenzione va ad integrarsi con gli altri atti internazionali concernenti i diritti umani, già esistenti, che sono applicabili ovviamente alle persone con disabilità, avendo lo scopo di evidenziarne la particolare situazione, di fornire loro maggiore tutela e di migliorare le loro condizioni di vita in qualunque parte del mondo. TESTO UFFICIALE DELLA “CONVENZIONE SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ”.

Preambolo Gli Stati Parte di questa Convenzione

a. Richiamandosi ai principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite che riconosce la dignità inerente ed il valore e i diritti uguali e inalienabili di tutti i membri della famiglia umana come fondamento di libertà, giustizia e pace nel mondo.

b. Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e nei Patti Internazionali sui Diritti Umani, hanno proclamato e concordato che ogni essere umano è titolare di tutti i diritti e le libertà indicate di seguito, senza distinzioni di alcun tipo.

c. Riaffermando l’universalità, l’indivisibilità, l’interdipendenza e interrelazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali e la necessità da parte delle persone con disabilità di avere la garanzia del loro pieno godimento senza discriminazioni.

d. Riaffermando il Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, il Patto Internazionale sui Diritti Politici e Civili, la Convenzione Internazionale sull’Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione Razziale, la Convenzione Internazionale sull’Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne, la Convenzione contro la Tortura e altri Trattamenti Crudeli, Disumani o Degradanti e la Punizione, la Convenzione sui Diritti del Fanciullo e la Convenzione Internazionale sulla Difesa dei Diritti di tutti i Lavoratori Emigrati e delle loro Famiglie.

e. Riconoscendo che la disabilità è un concetto in evoluzione e che disabilità è il risultato dell’interazione tra persone con minorazioni e barriere attitudinali ed ambientali, che impedisce la loro piena ed efficace partecipazione nella società su una base di equità con gli altri.

f. Riconoscendo l’importanza dei principi e delle linee guida politiche contenute nel Programma Mondiale di Azione riguardante le persone con disabilità e nelle Regole Standard per la Egualizzazione di Opportunità per le Persone con Disabilità nell’influenzare la promozione, la formulazione e la valutazione delle politiche, dei piani, dei programmi e delle azioni a livello nazionale, regionale ed internazionale al fine di parificare le opportunità per le persone con disabilità.

g. Enfatizzando l’importanza di includere nelle politiche ordinarie i temi della disabilità come parte integrale delle strategie pertinenti dello sviluppo sostenibile.

h. Riconoscendo altresì che la discriminazione contro qualsiasi persona sulla base della disabilità costituisce una violazione della dignità inerente e del valore della persona umana.

i. Riconoscendo inoltre la diversità delle persone con disabilità.

j. Riconoscendo la necessità di promuovere e proteggere i diritti umani di tutte le persone con disabilità, incluse quelle che richiedono sostegni più intensi.

k. Considerato che, nonostante questi vari strumenti ed impegni, le persone con disabilità continuano a incontrare barriere nella loro partecipazione come membri eguali della società e violazioni dei loro diritti umani in ogni parte del mondo.

l. Riconoscendo l’importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità in ogni paese, in particolare nei paesi in via di sviluppo.

m. Riconoscendo i preziosi contributi, esistenti e potenziali, apportati da persone con disabilità in favore del benessere generale e della diversità delle loro comunità, e del fatto che la promozione del pieno godimento dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della piena partecipazione nella società da parte delle persone con disabilità porterà ad un accresciuto senso di appartenenza ed a significativi progressi nello sviluppo umano, sociale ed economico della società e nello sradicamento della povertà.

n. Riconoscendo l’importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte.

o. Considerato che le persone con disabilità dovrebbero avere l’opportunità di essere coinvolte attivamente nei processi decisionali inerenti alle politiche e ai programmi, includendo quelli che riguardano loro direttamente.

p. Considerate le difficili condizioni che incontrano le persone con disabilità, che sono soggette a molteplici o aggravate forme di discriminazione sulla base della razza, colore della pelle, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altra natura, origine nazionale, etnica, indigena o sociale, proprietà, nascita, età o altro stato.

q. Riconoscendo che le donne e le ragazze con disabilità corrono spesso maggiori rischi, all’interno e all’esterno dell’ambiente domestico, di violenze, sevizie e abusi, di essere dimenticate e trattate con trascuratezza, maltrattate e sfruttate.

r. Riconoscendo che i bambini con disabilità dovrebbero poter godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali su base di eguaglianza rispetto agli altri bambini, e richiamandosi agli obblighi assunti in tal senso dagli Stati Parte in base alla Convenzione dei Diritti del Fanciullo.

s. Enfatizzando la necessità di incorporare una prospettiva di genere in ogni sforzo teso a promuovere il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte dalle persone con disabilità.

t. Sottolineando il fatto che la maggior parte delle persone con disabilità vive in condizioni di povertà, e in tal senso riconoscendo l’urgente necessità di affrontare l’impatto negativo della povertà sulle persone con disabilità.

u. Tenendo in mente che le condizioni di pace e sicurezza basate sul pieno rispetto degli scopi e dei principi contenuti nella Carta delle Nazioni Unite e nell’osservanza negli strumenti applicabili dei diritti umani sono indispensabili per la piena protezione delle persone con disabilità, in particolare durante i conflitti armati e le occupazioni straniere.

v. Riconoscendo l’importanza dell’accessibilità all’ambiente fisico, sociale, economico e culturale, alla salute, all’istruzione, all’informazione e alla comunicazione, per permettere alle persone con disabilità di godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali.

w. Comprendendo che l’individuo, avendo dei doveri nei confronti degli altri individui e della comunità alla quale egli o ella appartiene, ha una propria responsabilità nell’adoperarsi per la promozione e l’osservanza dei diritti riconosciuti dalla Carta Internazionale dei Diritti Umani.

x. Convinti che la famiglia, è il naturale e fondamentale nucleo della società e merita la protezione da parte della società e dello Stato, e che le persone con disabilità ed i membri delle loro famiglie dovrebbero ricevere la necessaria protezione ed assistenza per permettere alle famiglie di contribuire al pieno ed eguale godimento dei diritti delle persone con disabilità.

y. Convinti che una convenzione internazionale esaustiva e completa per la promozione e la protezione dei diritti e della dignità delle persone con disabilità possa apportare un contributo significativo a riequilibrare i profondi svantaggi sociali delle persone con disabilità e a promuovere la loro partecipazione nella sfera civile, politica, economica, sociale e culturale, con pari opportunità, sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo.

Convengono quanto segue

Articolo 1 Scopo

1. Lo scopo della presente Convenzione è promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e di promuovere il rispetto per la loro inerente dignità.

2. Le persone con disabilità includono quelli che hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri.

Articolo 2 Definizioni Per gli scopi della presente Convenzione

“Comunicazione”

comprende lingue, visualizzazioni di testi, Braille, comunicazione tattile, stampa a grandi caratteri, le fonti multimediali accessibili così come scritti, audio, linguaggio semplice, il lettore umano, le modalità, i mezzi ed i formati comunicativi alternativi e accrescitivi, comprese le tecnologie accessibili della comunicazione e dell’informazione.

“Lingua”

comprende le lingue parlate e dei segni, come pure altre forme di linguaggio non verbale.

“Discriminazione sulla base della disabilità”

indica qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l’effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l’esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Questo include tutte le forme di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole.

“Accomodamento ragionevole”

indica le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un carico sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e libertà fondamentali;

“Progettazione universale”

indica la progettazione di prodotti, ambienti, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. “Progettazione universale” non esclude dispositivi di ausilio per particolari gruppi di persone con disabilità qualora siano necessari.

Articolo 3 Principi generali I principi della presente Convenzione sono

a. Il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale – compresa la libertà di compiere le proprie scelte – e l’indipendenza delle persone.

b. La non-discriminazione.

c. La piena ed effettiva partecipazione e inclusione all’interno della società.

d. Il rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell’umanità stessa.

e. L’eguaglianza di opportunità.

f. L’accessibilità.

g. La parità tra uomini e donne.

h. Il rispetto per lo sviluppo delle capacità dei bambini con disabilità e il rispetto per il diritto dei bambini con disabilità a preservare le loro identità.

Articolo 4

Obblighi generali

Gli Stati Parte si impegnano ad assicurare e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti umani e libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità senza discriminazioni di alcun tipo basate della disabilità. A) A questo scopo, gli Stati Parte si impegnano: - ad adottare tutte le appropriate misure legislative, amministrative e altre misure per implementare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione; - a prendere ogni misura appropriata, compresa la legislazione, per emendare o abrogare qualsiasi esistente legge, regolamento, uso e pratica che costituisca discriminazione nei confronti di persone con disabilità; - a tener conto della protezione e della promozione dei diritti umani delle persone con disabilità in tutte le politiche e in tutti i programmi; - ad astenersi dall’intraprendere ogni atto o pratica che sia contrastante con la presente Convenzione e ad assicurare che le autorità pubbliche e le istituzioni agiscano in conformità con la presente Convenzione; - a prendere tutte le misure appropriate per eliminare la discriminazione sulla base della disabilità da parte di ogni persona, organizzazione o impresa privata; - ad intraprendere o promuovere la ricerca e lo sviluppo di beni, servizi, apparecchiature e attrezzature progettati universalmente, come definito nell’articolo 2 della presente Convenzione, le quali dovrebbero richiedere il minore adattamento possibile ed il costo più basso per venire incontro alle esigenze specifiche delle persone con disabilità, e promuovere la loro disponibilità ed uso, e promuovere la progettazione universale nell’elaborazione degli standard e delle linee guida; - ad intraprendere o promuovere ricerche e sviluppo di, e promuovere la disponibilità e l’uso di nuove tecnologie, incluse tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni, ausili alla mobilità , dispositivi e tecnologie di ausilio, adatti alle persone con disabilità, dando priorità alle tecnologie dai costi più accessibili; - a fornire informazioni accessibili alle persone con disabilità in merito a ausili alla mobilità, dispositivi e tecnologie di ausilio, comprese le nuove tecnologie, così pure altre forme di assistenza, servizi di supporto e attrezzature; - a promuovere la formazione di professionisti e personale che lavorano con persone con disabilità sui diritti riconosciuti in questa Convenzione così da meglio fornire l’assistenza e i servizi garantiti da quegli stessi diritti. B) In merito ai diritti economici, sociali e culturali, ogni Stato Parte si impegna a prendere misure per il massimo delle proprie risorse disponibili e, ove necessario, nel quadro della cooperazione internazionale, in vista di conseguire progressivamente la piena realizzazione di tali diritti, senza pregiudizio nei confronti degli obblighi contenuti nella presente Convenzione che sia immediatamente applicabili in accordo con la legislazione internazionale. Nello sviluppo e l’implementazione della legislazione e delle politiche atte a recepire la presente Convenzione, come pure negli altri processi decisionali relativi a temi concernenti le persone con disabilità, gli Stati Parte consulteranno con attenzione e coinvolgeranno attivamente le persone con disabilità, compresi i bambini con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative. Nulla nella presente Convenzione dovrà intaccare qualsiasi provvedimento che sia più efficace per la realizzazione dei diritti delle persone con disabilità e che siano contenuti nella legislazione di uno Stato Parte o nella legislazione internazionale in vigore in quello Stato. Non vi saranno restrizioni o deroghe da qualsiasi dei diritti umani e libertà fondamentali riconosciuti o esistenti in ogni Stato Parte, per la presente Convenzione ai sensi di legislazioni, convenzioni, regolamenti o usi, sulla base del pretesto che la presente Convenzione non riconosca questi diritti o libertà o che li riconosca in misura inferiore. Le disposizioni della presente Convenzione si estendono a tutte le parti degli stati federali senza limitazione ed eccezione alcuna.

Articolo 5 Eguaglianza e non discriminazione

1. Gli Stati Parte riconoscono che tutte le persone sono uguali di fronte e sotto la legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, a uguale protezione e uguale beneficio della legge.

2. Gli Stati Parte devono proibire qualsiasi discriminazione fatta sulla base della disabilità e garantire alle persone con disabilità uguale ed effettiva protezione legale contro la discriminazione in tutti i campi.

3. Al fine di promuovere l’eguaglianza e eliminare le discriminazioni, gli Stati Parte prenderanno tutti i provvedimenti appropriati, per assicurare che siano forniti accomodamenti ragionevoli.

4. Misure specifiche che fossero necessarie ad accelerare o conseguire de facto l’eguaglianza delle persone con disabilità non saranno considerate discriminazione ai sensi della presente Convenzione.

Articolo 6

Donne con disabilità

1. Gli Stati Parte riconoscono che le donne e le ragazze con disabilità sono soggette a discriminazioni multiple e a questo riguardo, prenderanno misure per assicurare il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte di donne e ragazze con disabilità.

2. Gli Stati Parte prenderanno ogni misura appropriata per assicurare il pieno sviluppo, avanzamento e rafforzamento delle donne, allo scopo di garantire loro l’esercizio e il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali enunciate nella presente Convenzione.

Articolo 7 Bambini con disabilità

1. Gli Stati Parte prenderanno ogni misura necessaria ad assicurare il pieno godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte dei bambini con disabilità su base di eguaglianza con gli altri bambini.

2. In tutte le azioni concernenti bambini con disabilità, il superiore interesse del bambino sarà tenuto prioritariamente in considerazione.

3. Gli Stati Parte assicureranno che i bambini con disabilità abbiano il diritto di esprimere le proprie opinioni liberamente in tutte le questioni che li riguardano, le loro opinioni saranno prese in opportuna considerazione in accordo con la loro età e maturità, su base di eguaglianza con gli altri bambini e che siano messe a disposizioni appropriata assistenza collegata alla disabilità e all’età allo scopo di realizzare tale diritto.

Articolo 8 Accrescimento della consapevolezza

Gli Stati Parte si impegnano ad adottare misure immediate, efficaci ed appropriate allo scopo di: - Accrescere la consapevolezza nella società, anche a livello familiare, riguardo alle persone con disabilità e aumentare il rispetto per i diritti e la dignità delle persone con disabilità. - Combattere gli stereotipi, i pregiudizi e le pratiche dannose relativi alle persone con disabilità, compresi quelli basati sul sesso e l’età, in tutti gli ambiti della vita. - Promuovere la consapevolezza sulle capacità e i contributi delle persone con disabilità. Le misure a questo scopo comprendono: - Avviare e dare continuità ad efficaci campagne pubbliche di sensibilizzazione disegnate per: - educare alla sensibilità verso i diritti delle persone con disabilità; - promuovere una percezione positiva ed una maggiore consapevolezza sociale nei confronti delle persone con disabilità; - promuovere il riconoscimento delle capacità, dei meriti e delle abilità delle persone con disabilità, ed il loro contributo nei luoghi di lavoro e nel mercato lavorativo; - favorire a tutti i livelli del sistema educativo, includendo tutti i bambini, sin dalla più tenera età, un atteggiamento di rispetto per i diritti delle persone con disabilità; - incoraggiare tutti gli organi di comunicazione a rappresentare persone con disabilità in modo coerente con gli obiettivi della presente Convenzione; - promuovere programmi di formazione per l’aumento della consapevolezza riguardo alle persone con disabilità e ai diritti delle persone con disabilità.

Articolo 9 Accessibilità

1. Per mettere le persone con disabilità nella condizione di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli ambiti della vita, gli Stati Parte devono prendere misure appropriate per assicurare alle persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri, accesso all’ambiente fisico, ai trasporti, all’informazione e alle comunicazioni, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazioni, e ad altre attrezzature e servizi aperti o offerti al pubblico, sia nelle aree urbane che nelle aree rurali. Queste misure, che includono l’identificazione e la rimozione di ostacoli e barriere all’accessibilità, si applicheranno, tra l’altro a: a. edifici, strade, trasporti e altre attrezzature interne ed esterne agli edifici, compresi scuole, alloggi, strutture sanitarie e luoghi di lavoro; b. Informazione, comunicazioni e altri servizi, compresi servizi elettronici e servizi di emergenza.

a. Gli Stati Parte inoltre dovranno prendere appropriate misure per: a. sviluppare, promulgare e monitorare l’incremento degli standard minimi e delle linee guida per l’accessibilità delle strutture e dei servizi aperti o offerti al pubblico; b. assicurare che gli enti privati che forniscono strutture e servizi che sono aperti o offerti al pubblico tengano conto di tutti gli aspetti dell’accessibilità per le persone con disabilità; c. fornire una formazione a tutti coloro che siano interessati alle questioni dell’accessibilità che riguardano le persone con disabilità; d. dotare le strutture e gli edifici aperti al pubblico di segnali in caratteri Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili; e. fornire forme di assistenza alla vita e di intermediari, comprese guide, lettori e interpreti professionali del linguaggio dei segni per agevolare l’accessibilità a edifici ed altre strutture aperte al pubblico; f. promuovere altre appropriate forme di assistenza e sostegno a persone con disabilità per assicurare il loro accesso alle informazioni; g. promuovere l’accesso per le persone con disabilità alle nuove tecnologie e sistemi di informazione e comunicazioni, compreso Internet; h. promuovere la progettazione, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di tecnologie e sistemi accessibili di informazione e comunicazioni sin dalle primissime fasi, in modo che tali tecnologie e sistemi divengano accessibili al minor costo.

Articolo 10 Diritto alla vita

Gli Stati Parte riaffermano che ogni essere umana ha l’inerente diritto alla vita e prenderanno tutte le misure necessarie ad assicurare l’effettivo godimento di tale diritto da parte delle persone con disabilità su una base di eguaglianza con gli altri.

Articolo 11 Situazioni di rischio ed emergenze umanitarie

Gli Stati Parte prenderanno, in accordo con i loro obblighi derivanti da leggi internazionali, comprese le leggi umanitarie internazionali e la legislazione internazionale sui diritti umani, tutte le misure necessarie per assicurare la protezione e la sicurezza delle persone con disabilità in situazioni di rischio, includendo situazioni di conflitto armato, di emergenze umanitarie e l’evento di disastri naturali.

Articolo 12 Eguale riconoscimento di fronte alla legge

1. Gli Stati Parte riaffermano che le persone con disabilità hanno il diritto di essere riconosciute ovunque quali persone di fronte alla legge.

2. Gli Stati Parte dovranno riconoscere che le persone con disabilità godono della capacità legale su base di eguaglianza rispetto agli altri in tutti gli aspetti della vita.

3. Gli Stati Parte prenderanno appropriate misure per permettere l’accesso da parte delle persone con disabilità al sostegno che essi dovessero richiedere nell’esercizio della propria capacità legale.

4. Gli Stati Parte assicureranno che tutte le misure relative all’esercizio della capacità legale forniscano appropriate ed efficaci salvaguardie per prevenire abusi in conformità alla legislazione internazionale sui diritti umani. Tali salvaguardie assicureranno che le misure relative all’esercizio della capacità legale rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, che siano scevre da conflitto di interesse e influenza indebita, che siano proporzionate e disegnate sulle condizioni della persona, siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da una autorità competente, indipendente ed imparziale o da un organo giudiziale. Le salvaguardie dovranno essere proporzionate al grado in cui esse colpiscano i diritti e gli interessi delle persone.

5. Sulla base di quanto previsto nel presente articolo, gli Stati Parte prenderanno tutte le misure appropriate ed efficaci per assicurare l’eguale diritto delle persone con disabilità sulla propria o ereditata proprietà, sul controllo dei propri affari finanziari e ad avere pari accesso a prestiti bancari, mutui e altre forme di credito finanziario, e assicureranno che persone con disabilità non vengano arbitrariamente private della loro proprietà.

Articolo 13 Accesso alla giustizia

1. Gli Stati Parte assicureranno l’accesso effettivo alla giustizia per le persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri, anche attraverso la messa a disposizione di appropriati adattamenti legati al procedimento e all’età, allo scopo di facilitare il loro ruolo effettivo come partecipanti diretti e indiretti, compresa la veste di testimoni, in tutte le fasi del procedimento legale, includendo la fase inquisitoria e le altre fasi preliminari.

2. Allo scopo di aiutare ad assicurare l’effettivo accesso alla giustizia da parte delle persone con disabilità, gli Stati Parte promuoveranno una appropriata formazione per coloro che lavorano nel campo dell’amministrazione della giustizia, comprese le forze di polizia e il personale penitenziario.

Articolo 14 Libertà e sicurezza della persona

1. Gli Stati Parte devono garantire che le persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri:

a. godano del diritto alla libertà e alla sicurezza della persona;

b. non siano private della loro libertà illegalmente o arbitrariamente e che qualsiasi privazione della libertà sia conforme alla legge e che l’esistenza di una disabilità in nessun caso dovrà giustificare la privazione della libertà.

2. Gli Stati Parte assicureranno che se le persone con disabilità sono private della libertà tramite qualsiasi processo, esse restano, su base di eguaglianza con gli altri, titolari delle garanzie in conformità alla legislazione internazionale sui diritti umani e dovranno essere trattate in conformità agli obiettivi e ai principi di questa Convenzione, compresa quella di ricevere un accomodamento ragionevole.

Articolo 15 Libertà da tortura o da trattamento o punizione crudele, inumano o degradante

1. Nessuna persona dovrà subire torture o trattamento o punizione crudele, inumano o degradante. In particolare, nessuno dovrà subire senza il libero consenso di lui o di lei a sperimentazioni mediche o scientifiche.

2. Gli Stati Parte prenderanno ogni efficace misura legislativa, amministrativa, giudiziaria o di altra natura per impedire che persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri, subiscano tortura o trattamento o punizione crudele, inumana o degradante.

Articolo 16 Libertà da sfruttamento, violenza e abuso

1. Gli Stati Parte prenderanno ogni appropriata misura legislativa, amministrativa, sociale, educativa e di altra natura per proteggere le persone con disabilità, all’interno e all’esterno dell’ambiente domestico, da ogni forma di sfruttamento, violenza e abuso, compresi quegli aspetti basati sulla differenza di genere.

2. Gli Stati Parte altresì prenderanno tutte le misure appropriate per impedire ogni forma di sfruttamento, violenza e abuso, assicurando, tra l’altro, appropriate forme di assistenza e sostegno sensibili al genere ed all’età a beneficio delle persone con disabilità, delle loro famiglie e di chi se ne prende cura, ivi compreso attraverso la messa a disposizione di informazioni ed educazione su come evitare, riconoscere e denunciare casi di sfruttamento, violenza e abuso. Gli Stati Parte assicureranno che i servizi di protezione siano sensibili all’età, al genere ed alla disabilità.

3. Allo scopo di prevenire l’occorrenza di ogni forma di sfruttamento, violenza e abuso, gli Stati Parte assicureranno che tutte le strutture e i programmi destinati al servizio delle persone con disabilità siano efficacemente monitorati da autorità indipendenti.

4. Gli Stati Parte prenderanno tutte le misure appropriate per promuovere il loro recupero fisico, cognitivo e psicologico, la riabilitazione e la reintegrazione sociale delle persone con disabilità che siano vittime di qualsiasi forma di sfruttamento, violenza o abuso, incluso attraverso l’offerta di servizi di protezione. Tali recupero e reintegrazione dovranno avere luogo in un ambiente che promuova la salute, il benessere, il rispetto verso sé stessi, la dignità e l’autonomia della persona e che prenda in considerazione le esigenze specifiche legate al genere sesso ed all’età.

5. Gli Stati Parte dovranno porre in essere legislazioni e politiche efficaci, comprese legislazioni e politiche specifiche per le donne e l’infanzia, per assicurare che i casi di sfruttamento, violenza e abuso contro le persone con disabilità siano identificati, inquisiti e, dove appropriato, perseguiti.

Articolo 17

Protezione dell’integrità della persona

Ogni persona con disabilità ha il diritto al rispetto per l’integrità fisica e mentale di lui o di lei su base di eguaglianza con gli altri.

Articolo 18 Libertà di movimento e nazionalità

1. Gli Stati Parte dovranno riconoscere il diritto delle persone con disabilità alla libertà di movimento, alla libertà di scelta della propria residenza e della nazionalità, su base di eguaglianza con altri, anche assicurando che le persone con disabilità:

a. abbiano il diritto di acquisire e cambiare la nazionalità e non siano privati della nazionalità arbitrariamente o a motivo della loro disabilità;

b. non siano privati a motivo della disabilità, della capacità di ottenere, mantenere il possesso e utilizzare la documentazione relativa alla loro nazionalità o di altra documentazione di identificazione, o di utilizzare processi relativi quali gli atti di immigrazione, che si rendano necessari per facilitare l’esercizio del diritto alla libertà di movimento;

c. siano liberi di lasciare qualunque Paese, incluso il proprio;

d. non siano privati, arbitrariamente o a motivo della loro disabilità, del diritto di entrare nel proprio Paese.

2. I bambini con disabilità dovranno essere registrati immediatamente dopo la nascita e avranno diritto dalla nascita a un nome, al diritto di acquisire una nazionalità, e, per quanto possibile, al diritto di conoscere i propri genitori e di essere da loro curati.

Articolo 19 Vivere in maniera indipendente ed essere inclusi nella comunità

Gli Stati Parte di questa Convenzione riconoscono l’eguale diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella comunità, in pari condizioni di scelta rispetto agli altri, e prenderanno misure efficaci e appropriate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e della piena inclusione e partecipazione all’interno della comunità, anche assicurando che:

a. le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere, sulla base di eguaglianza con gli altri e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione abitativa;

b. le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi di sostegno domiciliare, residenziale o di comunità, compresa l’assistenza personale necessaria a sostenere la vita e l’inclusione all’interno della comunità e a prevenire l’isolamento o la segregazione fuori dalla comunità;

c. i servizi e le strutture comunitarie per tutta la popolazione siano disponibili su base di eguaglianza per le persone con disabilità e rispondano alle loro esigenze.

Articolo 20 Mobilità personale

Gli Stati Parte devono prendere misure efficaci a assicurare alle persone con disabilità la mobilità personale con la maggiore indipendenza possibile, ivi incluso:

a. agevolare la mobilità personale delle persone con disabilità nei modi e nei tempi da loro scelti ed a costi sostenibili;

b. agevolare l’accesso da parte delle persone con disabilità a ausilii per una mobilità di qualità, a strumenti, a tecnologie di supporto, a forme di assistenza di vita e a intermediari, rendendoli disponibili a costi sostenibili;

c. fornire una formazione sulle abilità per la mobilità alle persone con disabilità e al personale specialistico che lavora con le persone con disabilità;

d. incoraggiare i soggetti che producono ausilii alla mobilità, strumenti e tecnologie di supporto a prendere in considerazione tutti gli aspetti della mobilità delle persone con disabilità.

Articolo 21 Libertà di espressione e opinione e accesso alle informazioni

Gli Stati Parte dovranno prendere ogni misura appropriata per assicurare che le persone con disabilità possano esercitare il proprio diritto alla libertà di espressione e di opinione, compresa la libertà di cercare, ricevere e impartire informazioni e idee su base di eguaglianza con altri e attraverso ogni forma di comunicazione a loro scelta, come definito dall’articolo 2 della presente Convenzione, incluso:

a. Mettere a disposizione delle persone con disabilità informazioni destinate al pubblico in generale, in formati accessibili e tecnologie, appropriate ai differenti tipi di disabilità tempestivamente e senza costi aggiuntivi;

b. Accettare e agevolare l’uso dei linguaggi dei segni, del Braille, delle comunicazioni aumentative ed alternative e di ogni altro accessibile mezzo, modalità e formato di comunicazione di loro scelta in interazioni ufficiali;

c. Incoraggiare gli enti privati che forniscono servizi al pubblico in generale, anche attraverso Internet, a fornire informazioni e servizi in formati accessibili e utilizzabili dalle persone con disabilità;

d. Incoraggiare i mass media, inclusi gli erogatori di informazioni tramite internet, a rendere i loro servizi accessibili alle persone con disabilità;

e. Riconoscere e promuovere l’uso dei linguaggi dei segni.

Articolo 22 Rispetto della privacy

1. Nessuna persona con disabilità, indipendentemente dal loro luogo di residenza o dalla modalità di alloggio, deve essere soggetta a interferenze arbitrarie o illegali con la privacy di lui o di lei, della famiglia, della casa, della corrispondenza o di altri tipi di comunicazione o ad attacchi illegali all’onore o alla reputazione di lui o di lei. Le persone con disabilità hanno il diritto di essere protette dalla legge contro tali interferenze o attacchi.

2. Gli Stati Parte devono proteggere la privacy delle informazioni personali, di quelle relativa alla salute ed alla riabilitazione delle persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri.

Articolo 23 Rispetto per la casa e la famiglia

1. Gli Stati Parte dovranno prendere misure efficaci ed appropriate per eliminare discriminazioni verso le persone con disabilità in tutte le questioni che riguardano il matrimonio, la famiglia, la paternità e le relazioni personali, su base di eguaglianza con gli altri, in modo da assicurare che:

a. sia riconosciuto il diritto di ogni persona con disabilità, che sia in età di matrimonio, di sposarsi e fondare una famiglia sulla base del consenso libero e pieno dei contraenti;

b. siano riconosciuti i diritti delle persone con disabilità di decidere liberamente e responsabilmente riguardo al numero dei figli e all’attesa tra un figlio e l’altro e di avere accesso alle informazioni adeguate alla loro età, all’educazione sulla pianificazione familiare e riproduttiva, e siano forniti i mezzi necessari a consentire loro di esercitare tali diritti;

c. le persone con disabilità, inclusi i bambini, conservino la loro fertilità su base di eguaglianza con gli altri.

2. Gli Stati Parte devono assicurare i diritti e le responsabilità di persone con disabilità, con riguardo alla custodia, alla tutela, all’amministrazione fiduciaria ed all’adozione di bambini o di istituti simili, ove questi concetti siano presenti nella legislatura nazionale; in ogni caso, abbia priorità assoluta l’interesse superiore del bambino. Gli stati parte devono conferire un’assistenza appropriata alle persone con disabilità nell’assunzione delle loro responsabilità di genitori.

3. Gli Stati Parte dovranno assicurare che i bambini con disabilità abbiano pari diritti per quanto riguarda la vita in famiglia. Nell’ottica della realizzazione di tali diritti e per prevenire l’occultamento, l’abbandono, il maltrattamento e la segregazione di bambini con disabilità, gli Stati Parte si impegneranno a fornire informazioni, servizi e sostegni precoci e completi ai bambini con disabilità e alle loro famiglie.

4. Gli Stati Parte dovranno assicurare che un bambino non sia separato dai genitori di lui o di lei contro la sua volontà, se non quando le autorità competenti soggette ad una revisione giudiziale determinino, in accordo con la legge e le procedure applicabili, che tale separazione è necessaria nel superiore interesse del bambino. In nessun caso un bambino deve essere separato dai genitori sulla base di una disabilità dello stesso bambino o di quella di uno o di entrambi i genitori.

5. Gli Stati Parte, qualora la famiglia di appartenenza non fosse in condizioni di prendersi cura di un bambino con disabilità, faranno ogni sforzo per fornire cure alternative all’interno della famiglia allargata e, se ciò non fosse possibile, all’interno della comunità in un ambiente familiare.

Articolo 24 Istruzione

1. Gli Stati Parte riconoscono il diritto delle persone con disabilità all’istruzione. Allo scopo di realizzare questo diritto senza discriminazioni e su una base di eguaglianza di opportunità, gli Stati Parte assicureranno un sistema educativo inclusivo a tutti i livelli ed una formazione lungo tutto l’arco della vita, indirizzata a:

a. il pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell’autostima e il rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana;

b. lo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, fino al loro massimo potenziale;

c. mettere in grado le persone con disabilità di partecipare effettivamente a una società libera.

2. Nel realizzare tale diritto, gli Stati Parte dovranno assicurare che:

a. le persone con disabilità non vengano escluse dal sistema di istruzione generale sulla base della disabilità, e che i bambini con disabilità non siano esclusi da una libera ed obbligatori istruzione primaria o sulla base della disabilità;

b. le persone con disabilità possano accedere ad un’istruzione primaria e secondaria inclusiva, di qualità e libera, su base di eguaglianza con gli altri, all’interno delle comunità in cui vivono;

c. un accomodamento ragionevole venga fornito per andare incontro alle esigenze individuali

d. le persone con disabilità ricevano il sostegno necessario, all’interno del sistema educativo generale, al fine di agevolare la loro efficace istruzione.

e. efficaci misure di supporto individualizzato siano fornite in ambienti che massimizzano lo sviluppo accademico e sociale, compatibile con l’obiettivo della piena inclusione

3. Gli Stati Parte devono mettere le persone con disabilità in condizione di apprendere competenze legate allo sviluppo sociale e di vita per facilitare la loro piena e eguale partecipazione all’istruzione e come membri della comunità. A questo scopo, gli Stati Parte adotteranno misure appropriate, che comprendono:

a. Agevolare l’apprendimento del Braille, di scrittura alternativa, di modalità, di mezzi e formati di comunicazione alternativi e accrescitiva, di abilità all’orientamento e alla mobilità e agevolare l’aiuto e il mentoring tra pari;

b. Agevolare l’apprendimento del linguaggio dei segni e la promozione dell’identità linguistica della comunità dei non udenti;

c. Assicurare che l’istruzione delle persone, ed in particolare dei bambini che siano ciechi, sordi o sordociechi, sia erogata nei linguaggi, nelle modalità e con i mezzi di comunicazione più appropriati per l’individuo e in ambienti che massimizzino lo sviluppo accademico e sociale.

4. Allo scopo di aiutare ad assicurare la realizzazione di tale diritto, gli Stati Parte adotteranno misure appropriate per impiegare insegnanti, includendo insegnanti con disabilità, che siano qualificati nel linguaggio dei segni e o del Braille e di formare professionisti e personale che lavorino a tutti i livelli dell’istruzione. Tale formazione dovrà includere la consapevolezza della disabilità e l’utilizzo di appropriati modalità, mezzi e formati di comunicazione accrescitivi e alternativi, tecniche didattiche e materiali di sostegno alle persone con disabilità. 5. Gli Stati Parte assicureranno che le persone con disabilità siano in grado di accedere all’istruzione post-secondaria generale, alla formazione professionale, all’istruzione per adulti e alla formazione continua lungo tutto l’arco della vita senza discriminazioni e su base di eguaglianza con gli altri. A questo scopo, gli Stati Parte assicureranno che sia fornito un accomodamento ragionevole alle persone con disabilità.

Articolo 25 Salute

Gli Stati Parte riconoscono che le persone con disabilità hanno il diritto al godimento del più alto standard conseguibile di salute, senza discriminazioni sulla base della disabilità. Gli Stati Parte devono prendere ogni misura appropriata per assicurare alle persone con disabilità l’accesso a servizi sanitari che siano sensibili alle differenze di genere, inclusi i servizi di riabilitazione collegati con la sanità. In particolare, gli Stati Parte dovranno:

a. Fornire alle persone con disabilità la stessa gamma, qualità e standard di servizi e programmi sanitari, gratuiti o a costi sostenibili, forniti alle altre persone, compresi i servizi sanitari nell’area sessuale e riproduttivi e i programmi di salute pubblica basati sulla popolazione;

b. Fornire questi servizi sanitari di cui le persone con disabilità necessitano proprio a causa delle loro disabilità, compresi la diagnosi precoce e l’intervento appropriato, e i servizi progettati per ridurre al minimo e prevenire ulteriori disabilità, includendo anche i bambini e le persone anziane;

c. Fornire questi servizi sanitari il più vicino possibile alle comunità in cui vivono le persone, comprese le aree rurali;

d. Richiedere ai professionisti sanitari di fornire alle persone con disabilità cure della medesima qualità rispetto a quelle fornite ad altri, anche sulla base di un consenso libero e informato tramite, tra l’altro, l’aumento della consapevolezza sui diritti umani, la dignità, l’autonomia e i bisogni delle persone con disabilità attraverso la formazione e la promulgazione di standard etici per l’assistenza sanitaria pubblica e privata;

e. Proibire la discriminazione verso le persone con disabilità nell’erogazione delle assicurazioni sanitarie e delle assicurazioni sulla vita ove tali assicurazioni siano previste dalle leggi nazionali, che dovranno essere erogate in modo equo e ragionevole;

f. prevenire il rifiuto discriminatorio di assistenza sanitaria o di servizi sanitari o di cibo e fluidi sulla base della disabilità;

Articolo 26 Abilitazione e riabilitazione

1. Gli Stati Parte prenderanno misure efficaci e appropriate, tra cui il sostegno tra pari, per permettere alle persone con disabilità di ottenere e mantenere la massima indipendenza, la piena abilità fisica, mentale, sociale e professionale, nonché la completa inclusione e partecipazione in tutti gli ambiti della vita. A questo scopo, gli Stati Parte organizzeranno, rafforzeranno e estenderanno servizi e programmi complessivi per l’abilitazione e la riabilitazione, in particolare nelle aree della sanità, dell’occupazione, dell’istruzione e dei servizi sociali, in modo che questi servizi e programmi:

a. abbiano inizio nelle fasi più precoci possibili e siano basati su una valutazione multidisciplinare delle necessità e dei punti di forza dell’individuo;

b. sostengano la partecipazione e l’inclusione nella comunità e in tutti gli aspetti della società, siano volontari e siano disponibili per le persone con disabilità in luoghi i più vicini possibile alle loro comunità di appartenenza, includendo le aree rurali.

2. Gli Stati Parte promuoveranno lo sviluppo della formazione iniziale e permanente per i professionisti e per il personale che lavora nei servizi di abilitazione e riabilitazione.

3. Gli Stati Parte promuoveranno la disponibilità, la conoscenza e l’uso di tecnologie e strumenti di supporto, disegnati per le persone con disabilità, in quanto collegati all’abilitazione ed alla riabilitazione.

Articolo 27 Lavoro e occupazione

1. Gli Stati Parte riconoscono il diritto delle persone con disabilità al lavoro, su base di eguaglianza con gli altri; ciò include il diritto all’opportunità di mantenersi attraverso il lavoro che esse scelgono o accettano liberamente in un mercato del l.avoro e in un ambiente lavorativo che sia aperto, inclusivo e accessibile alle persone con disabilità. Gli Stati Parte devono tutelare e promuovere la realizzazione del diritto al lavoro, incluso coloro che hanno acquisito una disabilità durante il proprio lavoro, prendendo approprite iniziative – anche legislative – per, tra l’altro:

a. Proibire la discriminazione sulla base della disabilità con riguardo a tutte le questioni concernenti ogni forma di occupazione, incluse le condizioni di selezione, assunzione e impiego, mantenimento dell’impiego, avanzamento di carriera e le condizioni lavorative sicure e salubri;

b. Proteggere i diritti delle persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri, a condizioni lavorative giuste e favorevoli, comprese eguali opportunità e pari remunerazioni per il lavoro di pari valore, condizioni di lavoro sicure e salubri, comprendendo la protezione da molestie e la composizione delle controversie;

c. Assicurare che le persone con disabilità siano in grado di esercitare i propri diritti del lavoro e sindacali su base di eguaglianza con altri;

d. Rendere capaci le persone con disabilità di avere effettivo accesso a programmi di orientamento tecnico e professionale, ai servizi per l’impiego e alla formazione professionale e continua;

e. Promuovere le opportunità di impiego e l’avanzamento della carriera per le persone con disabilità nel mercato del lavoro, come pure l’assistenza nel trovare, ottenere e mantenere e reintegrarsi al lavoro;

f. Promuovere opportunità per l’auto impiego, l’imprenditorialità, lo sviluppo di cooperative e l’avviamento di un’attività in proprio;

g. Assumere persone con disabilità nel settore pubblico;

h. Promuovere l’impiego di persone con disabilità nel settore privato attraverso politiche e misure appropriate che possono includere programmi di azione positiva, incentivi e altre misure;

i. Assicurare che accomodamenti ragionevole siano forniti alle persone con disabilità nei luoghi di lavoro;

j. Promuovere l’acquisizione da parte delle persone con disabilità di esperienza lavorativa nel mercato aperto del lavoro;

k. Promuovere programmi di orientamento e riabilitazione professionale, di mantenimento del posto di lavoro e di reinserimento al lavoro per le persone con disabilità.

2. Gli Stati Parte assicureranno che le persone con disabilità non siano tenute in schiavitù o in stato servile e siano protette, su base di eguaglianza rispetto ad altri, dal lavoro forzato o imposto.

Articolo 28 Adeguati standard di vita e protezione sociale

1. Gli Stati Parte riconoscono il diritto delle persone con disabilità ad uno standard di vita adeguato per sé e per le proprie famiglie, incluse adeguate condizioni di vitto, vestiario e alloggio, ed il continuo miglioramento delle condizioni di vita, e devono prendere misure appropriate per tutelare e promuovere la realizzazione di questo diritto senza discriminazione sulla base della disabilità.

2. Gli Stati Parte riconoscono il diritto delle persone con disabilità alla protezione sociale e al godimento di questo diritto senza discriminazioni sulla base della disabilità, e dovranno prendere appropriate iniziative per tutelare e promuovere la realizzazione di questo diritto, includendo misure per:

a. Assicurare eguale accesso alle persone con disabilità ai servizi di acqua pulita, e assicurare accesso a servizi appropriati e a costo abbordabile, attrezzature e altri tipi di assistenza per i bisogni legati alla disabilità;

b. Assicurare l’accesso delle persone con disabilità, in particolare donne e ragazze con disabilità e persone anziane con disabilità, ai programmi di protezione sociale e di riduzione della povertà;

c. Assicurare l’accesso delle persone con disabilità e delle loro famiglie che vivono in situazioni di povertà, all’assistenza da parte dello Stato per le spese collegate alle disabilità, includendo formazione adeguata, counselling, assistenza finanziaria e terapie respiratorie;

d. Assicurare l’accesso delle persone con disabilità ai programmi statali per gli alloggi;

e. Assicurare pari accesso alle persone con disabilità a programmi e benefici per il pensionamento.

Articolo 29 Partecipazione alla vita politica e pubblica

I. Gli Stati Parte dovranno garantire alle persone con disabilità diritti politici e l’opportunità di goderne su base di eguaglianza con altri, e si impegneranno a:

a. Assicurare che le persone con disabilità possano effettivamente e pienamente partecipare alla vita politica e pubblica su base di eguaglianza con altri, direttamente o attraverso rappresentanti scelti liberamente, compreso il diritto e l’opportunità per le persone con disabilità di votare ed essere eletti, tra l’altro:

b. Assicurando che le procedure, le strutture ed i materiali della votazione siano appropriati, accessibili e di facile comprensione e utilizzo;

II. Proteggendo il diritto delle persone con disabilità a votare tramite scrutinio segreto in elezioni e in referendum pubblici senza intimidazioni, e di candidarsi in elezioni, di ricoprire effettivamente i pubblici uffici e svolgere tutte le funzioni pubbliche a tutti i livelli di governo, agevolando l’uso di nuove tecnologie e di ausilio ove appropriato;

III. Garantendo la libera espressione della volontà delle persone con disabilità come elettori e a questo scopo, ove necessario, su loro richiesta, ammettendo l’assistenza al voto da parte di una persona a loro scelta.

IV. Promuovere attivamente un ambiente in cui le persone con disabilità possano effettivamente e pienamente partecipare alla condotta degli affari pubblici, senza discriminazione e su base di eguaglianza con gli altri, e incoraggiare la loro partecipazione agli affari pubblici, includendo:

V. la partecipazione ad associazioni e organizzazioni non governative legate alla vita pubblica e politica del Paese e alle attività e all’amministrazione dei partiti politici;

VI. la formazione e l’adesione a organizzazioni di persone con disabilità al fine di rappresentare le persone con disabilità a livello internazionale, nazionale, regionale e locale.

Articolo 30 Partecipazione alla vita culturale, alla ricreazione, al tempo libero e allo sport

1. Gli Stati Parte riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di eguaglianza con gli altri alla vita culturale e dovranno prendere tutte le misure appropriate per assicurare che le persone con disabilità:

a. Godano dell’accesso ai materiali culturali in formati accessibili;

b. Godano dell’accesso a programmi televisivi, film, teatro e altre attività culturali, in formati accessibili;

c. Godano dell’accesso a luoghi di eventi o servizi culturali, come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi turistici, e, per quanto possibile, godano dell’accesso a monumenti e siti di importanza culturale nazionale.

d. Gli Stati Parte dovranno prendere misure appropriate per permettere alle persone con disabilità di avere l’opportunità di sviluppare e utilizzare il loro potenziale creativo, artistico e intellettuale, non solo a proprio vantaggio, ma anche per l’arricchimento della società.

2. Gli Stati Parte devono prendere tutte le misure appropriate, in conformità alla legislazione internazionale, per assicurare che le leggi che tutelano i diritti della proprietà intellettuale non costituiscano una barriera irragionevole e discriminatoria all’accesso da parte delle persone con disabilità ai materiali culturali.

3. Le persone con disabilità dovranno essere titolari, su base di eguaglianza con gli altri, del riconoscimento e sostegno alla loro specifica identità culturale e linguistica, ivi compresi il linguaggio dei segni e la cultura dei non udenti.

4. Nell’ottica di permettere alle persone con disabilità di partecipare su base di eguaglianza con gli altri alle attività ricreazionali, del tempo libero e sportive, gli Stati Parte prenderanno misure appropriate per:

a. Incoraggiare e promuovere la partecipazione, più estesa possibile, delle persone con disabilità nelle attività sportive ordinarie a tutti i livelli;

b. Assicurare che le persone con disabilità abbiano l’opportunità di organizzare, sviluppare e partecipare ad attività sportive e ricreative specifiche per le persone con disabilità e, a questo scopo, incoraggiare la messa a disposizione, su base di eguaglianza con gli altri, di appropriata istruzione, formazione e risorse;

c. Assicurare che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi sportivi, ricreativi e turistici;

d. Assicurare che i bambini con disabilità abbiano eguale accesso rispetto agli altri bambini alla partecipazione ad attività ludiche, ricreative, di tempo libero e sportive, comprese queste stesse attività nel sistema scolastico;

e. Assicurare che le persone con disabilità abbiano accesso ai servizi da parte di coloro che sono coinvolti nell’organizzazione di attività ricreative, turistiche, di tempo libero e sportive.

Articolo 31 Statistiche e raccolta dei dati

1. Gli Stati Parte si impegnano a raccogliere le informazioni appropriate, compresi i dati statistici e di ricerca, che permettano loro di formulare e implementare politiche allo scopo di dare effetto alla presente Convenzione. Il processo di raccolta e di conservazione di queste informazioni dovrà:

a. Essere coerente con le garanzie stabilite per legge, compresa la legislazione sulla protezione dei dati, per assicurare la riservatezza e il rispetto della privacy delle persone con disabilità;

b. Essere coerente con le norme accettate a livello internazionale per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dei principi etici nella raccolta e nell’uso delle statistiche.

2. Le informazioni raccolte in accordo con il presente articolo dovranno essere disaggregate in maniera appropriata, e dovranno essere utilizzate per aiutare a valutare l’implementazione degli obblighi contratti dagli Stati Parte con la presente Convenzione e per identificare e rimuovere le barriere che affrontano le persone con disabilità nell’esercizio dei propri diritti;

3. Gli Stati Parte si assumeranno la responsabilità della diffusione di queste statistiche e assicureranno la loro accessibilità alle persone con disabilità e ad altri.

Articolo 32 Cooperazione internazionale

1. Gli Stati Parte riconoscono l’importanza della cooperazione internazionale e della sua promozione, a sostegno degli sforzi nazionali per la realizzazione degli scopi e degli obiettivi della presente Convenzione, e intraprenderanno appropriate ed efficaci misure in questo senso, tra e all’interno degli Stati e, quando appropriato, in partnership con rilevanti organizzazioni internazionali e regionali e con la società civile, in particolare con organizzazioni di persone con disabilità. Tali misure potranno includere, tra l‘altro:

a. Assicurare che la cooperazione internazionale, compresi i programmi di sviluppo internazionali, sia inclusiva delle e accessibili alle persone con disabilità;

b. Agevolare e sostenere la formazione di capacità di azione, anche attraverso lo scambio e la condivisione di informazioni, esperienze, programmi di formazione e buone pratiche;

c. Agevolare la cooperazione nella ricerca e nell’accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche;

d. Fornire, quando appropriata, assistenza tecnica ed economica, includendo le agevolazione all’accesso e la condivisione di tecnologie accessibili e di assistenza, e tramite il trasferimento di tecnologie;

e. Quanto previsto da questo articolo non è di pregiudizio agli obblighi di ogni Stato Parte ad adempiere alle proprie obbligazioni previste dalla presente Convenzione.

Articolo 33 Implementazione nazionale e monitoraggio

1. Gli Stati Parte, in accordo con il loro sistema di organizzazione, dovranno designare uno o più punti focali all’interno del governo per le questioni relative all’attuazione della presente Convenzione, e dovranno dare la giusta considerazione allo stabilimento o alla designazione di un meccanismo di coordinamento all’interno del governo per facilitare azioni connesse in differenti settori e a diversi livelli.

2. Gli Stati Parte, in accordo con i loro sistemi giuridici e amministrativi, dovranno mantenere, rafforzare, designare o stabilire all’interno degli Stati parte, un quadro di riferimento, includendo uno o più meccanismi indipendenti, quando appropriato, per promuovere, proteggere e monitorare l’implementazione della presente Convenzione.. Nel designare o stabilire tale struttura, gli Stati Parte dovranno tenere in considerazione i principi relativi allo status e al funzionamento delle istituzioni nazionali per la protezione e la promozione dei diritti umani.

3. La società civile, in particolare le persone con disabilità e le loro organizzazioni rappresentative, dovrà essere coinvolta e partecipare pienamente al processo di monitoraggio.

Articolo 34 Comitato sui diritti delle persone con disabilità

1. Si stabilirà un Comitato sui Diritti delle Persone con Disabilità (d’ora in poi chiamato “il Comitato”), che svolgerà le funzioni qui di seguito indicate.

2. Il Comitato consisterà, dal momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione, di 12 esperti. Dopo sessanta addizionali ratifiche o adesioni alla Convenzione, la composizione del Comitato aumenterà di 6 membri, arrivando ad un numero massimo di 18 diciotto membri.

3. I membri del Comitato serviranno nella loro capacità personale e saranno di ottima reputazione morale e riconosciuta competenza ed esperienza nel campo coperto dalla presente Convenzione. Quando nominano i loro candidati, gli Stati Parte sono invitati a tenere in considerazione le disposizioni stabilite nel articolo 4 comma 3 della presente Convenzione.

4. I membri del Comitato saranno eletti dagli Stati Parte, dando considerazione ad una equa distribuzione geografica, alla rappresentanza delle diverse forme di civiltà e dei sistemi legali principali, alla rappresentanza bilanciata di genere e alla partecipazione di esperti con disabilità.

5. I membri del Comitato saranno eletti tramite scrutinio segreto da una lista di persone nominate dagli Stati Parte tra i loro nazionali ad incontri degli Stati Parte convocati dal Segretario Generale delle Nazioni Unite. A tali incontri, per cui i due terzi degli Stati Parte devono costituire un quorum, le persone elette al Comitato saranno quelli che otterranno il più grande numero di voti ed un assoluta maggioranza di voti dei rappresentanti degli Stati Parte presenti e votanti.

6. L’elezione iniziale deve tenersi non oltre i sei mesi dopo dell’entrata in vigore della presente Convenzione. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario Generale delle Nazioni Unite indirizzerà una lettera agli Stati Parte invitandoli a presentare le nomine entro due mesi. Successivamente il Segretario Generale preparerà una lista in ordine alfabetico di tutte le persone nominate in questo modo, indicando gli Stati Parte che li ha nominati, e sarà presentata agli Stati Parte della presente Convenzione.

7. I membri del Comitato saranno eletti per un mandato di quattro anni. Saranno eleggibili per la re-elezione solo una volta. Comunque, il mandato di sei dei membri eletti alla prima elezione scadrà alla fine dei due anni; subito dopo la prima elezione, i nomi di questi sei membri saranno scelti a sorteggio dal presidente dell’incontro a cui si riferisce nel paragrafo 5 di questo articolo.

8. L’elezione dei sei membri addizionali del Comitato si terrà in occasione delle elezioni regolari, in concordanza con le disposizioni pertinenti di questo articolo.

9. Se un membro del Comitato muore o dà le dimissioni o dichiara che per qualsiasi altro motivo lui o lei non può più svolgere i suoi compiti, lo Stato Parte che ha nominato il membro nominerà un altro esperto che possiede le qualifiche e requisiti stabiliti nelle disposizioni pertinenti di questo articolo, per servire durante il resto del mandato.

10.l Comitato stabilirà le proprie regole di procedura.

11.Il Segretario Generale delle Nazioni Unite fornirà lo staff e strutture necessarie per l’efficace esecuzione delle funzioni del Comitato sotto la presente Convenzione, e convocherà l’incontro iniziale.

12.Con l’approvazione dell’Assemblea Generale, i membri del Comitato stabilito sotto la presente Convenzione riceveranno emolumenti dalle risorse delle Nazioni Unite nei termini ed alle condizioni di cui deciderà l’Assemblea, tenendo in considerazione l’importanza delle responsabilità del Comitato.

13.I membri del Comitato saranno titolari delle facilitazioni, privilegi ed immunità degli esperti in missione per le Nazioni Unite come stabilito nelle sezioni pertinenti della Convenzione sui i Privilegi ed Immunità delle Nazioni Unite.

Articolo 35 I rapporti degli Stati Parte

1. Ogni Stato Parte presenterà al Comitato, tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite, un rapporto completo sulle misure prese per rendere efficaci i suoi obblighi sotto la presente Convenzione e sul progresso fatto al riguardo, entro i due anni dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati Parte implicati.

2. Successivamente, gli Stati Parte presenteranno ulteriori rapporti almeno ogni quattro anni ed inoltre ogni volta che il Comitato li richieda.

3. Il Comitato deciderà le linee guida applicabili al contenuto dei rapporto.

4. Uno Stato Parte che ha presentato un rapporto iniziale completo al Comitato non deve, nei rapporti successivi, ripetere l’informazione fornita precedentemente. Durante la preparazione dei rapporti al Comitato, gli Stati Parte sono invitati a considerare di farlo in un processo aperto e trasparente e di tenere in dovuta considerazione le disposizioni stabilite nell’articolo 4 comma 3 della presente Convenzione.

5. I rapporti possono indicare fattori e difficoltà che hanno influenzato il grado di adempimento degli obblighi sotto la presente Convenzione.

Articolo 36 Considerazione dei rapporto

1. Ogni rapporto sarà considerato dal Comitato, che darà dei suggerimenti e raccomandazioni generali sul rapporto come ritiene opportuno e li indirizzerà allo Stato Parte competente. Lo Stato Parte può rispondere con qualsiasi informazione scelga al Comitato. Il Comitato può richiedere ulteriore informazione dagli Stati Parte pertinenti all’implementazione della presente Convenzione.

2. Se uno Stato Parte è significativamente in ritardo con la presentazione del rapporto, il Comitato può notificare allo Stato Parte in causa il bisogno di esaminare l’implementazione della presente Convenzione in quello Stato Parte, sulla base di informazioni attendibili disponibili al Comitato, se il rapporto pertinente non viene consegnato entro i tre mesi successivi alla notifica. Il Comitato inviterà lo Stato Parte in causa a partecipare a tale esame. Se lo Stato Parte risponderà presentando il rapporto pertinente, saranno applicate le disposizioni del paragrafo 1 di questo articolo.

3. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite renderà disponibili i rapporti a tutti gli Stati Parte.

4. Gli Stati Parte renderanno i loro rapporti disponibili al pubblico nei loro paesi e faciliteranno l’accesso ai suggerimenti e raccomandazioni generali che riguardano questi rapporti.

5. Il Comitato trasmetterà, ad agenzie specializzate, come ritiene appropriato, fondi e programmi delle Nazioni Unite, ed altri enti competenti, i rapporti degli Stati Parte in modo da indirizzare una richiesta o indicazione di un bisogni di consiglio o assistenza tecnica ivi contenuta, insieme alle osservazioni e raccomandazioni del Comitato, se ci sono, su queste richieste o indicazioni.

Articolo 37 Cooperazione tra gli Stati Parte ed il Comitato

1. Ogni Stato Parte collaborerà con il Comitato e assisterà i suoi membri nel adempimento del loro mandato.

2. Nella sua relazione con gli Stati Parte, il Comitato terrà in dovuta considerazione i metodi ed i mezzi per incrementare le capacità nazionali per l’implementazione della presente Convenzione, anche attraverso la cooperazione internazionale.

Articolo 38 La relazione del comitato con altri organismi

In ordine di rafforzare l’implementazione efficace della presente Convenzione ed incoraggiare la cooperazione internazionale nel campo coperto dalla presente Convenzione.

a. Le agenzie specializzate ed altri organi delle Nazioni Unite saranno titolari ad essere rappresentati nella considerazione per l’implementazione delle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nello scopo del loro mandato. Il Comitato può invitare le agenzie specializzate ed altri enti competenti se questo può essere appropriato a fornire consigli esperti sull’implementazione della Convenzione in aree che rientrano nello scopo dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare agenzie specializzate ed altri organi delle Nazioni Unite a presentare rapporti sull’implementazione della Convenzione nelle aree che rientrano nello scopo delle loro attività.

b. Il Comitato, come prevede il suo mandato, consulterà, dove appropriato, altri enti rilevanti istituiti dai trattati internazionali sui Diritti Umani, in vista di assicurare la concordanza delle loro rispettive linee guida, suggerimenti e raccomandazioni generali , ed evitare la duplicazione e sovrapposizione nello svolgimento delle loro funzioni.

Articolo 39 Rapporto del Comitato

Il Comitato preparerà un rapporto ogni due anni all’Assemblea Generale e al Consiglio Economico e Sociale sulle sue attività, e può dare dei suggerimenti e raccomandazioni generali basati sull’esame dei rapporti ed informazioni ricevute dagli Stati Parte. Tali suggerimenti e raccomandazioni generali saranno inclusi nel rapporto del Comitato insieme ai commenti, se ve ne fossero, degli Stati Parte.

Articolo 40 Conferenza degli Stati Parte

1. Gli Stati Parte s’incontreranno regolarmente in una Conferenza degli Stati Parte in modo da prendere in considerazione qualsiasi questione che riguarda l’implementazione della presente Convenzione.

2. Non oltre i sei mesi dall’entrate in vigore della presente Convenzione, la Conferenza degli Stati Parte sarà convocata dal Segretario Generale delle Nazioni Unite. Gli incontri successivi saranno convocati dal Segretario Generale delle Nazioni Unite ogni biennio o su decisione della Conferenza degli Stati Parte.

Articolo 41 Depositario

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite sarà il depositario della presente Convenzione.

Articolo 42 Firma

La presente Convenzione sarà aperta alle firme da parte di tutti gli Stati e dalle organizzazioni d’integrazione regionale al Quartier Generale delle Nazioni Unite a New York a partire dal 30 marzo 2007.

Articolo 43 Consenso ad essere impegnato

La presente Convenzione sarà soggetta a ratifiche dagli Stati firmatari ed alla conferma formale dalle organizzazioni d’integrazione regionali firmatarie. Sarà aperta per l’adesione a qualunque Stato o organizzazione d’integrazione regionale che non ha firmato la Convenzione.

Articolo 44 Organizzazioni d’integrazione Regionale

1. “Organizzazione d’integrazione regionale” significherà un’organizzazione costituita dagli Stati sovrani di una data regione, a cui i suoi Stati Membri hanno trasferito competenze per quanto riguarda le questioni disciplinate da questa Convenzione. Tali organizzazioni dichiareranno, nei loro strumenti di conferma o adesione formale, l’ampiezza delle loro competenze per quanto riguarda argomenti disciplinati da questa Convenzione. Successivamente, informeranno il depositario di qualsiasi modifica sostanziale dell’estensione delle loro competenze.

2. I riferimenti agli “Stati Parte” nella presente Convenzione si applicheranno a tali organizzazioni nei limiti delle loro competenze.

3. Per i motivi di cui all’articolo 45, paragrafo 1 ed all’articolo 47, paragrafo 2 e 3, qualsiasi strumento depositato da un’organizzazione d’integrazione regionale non sarà contata.

4. Le organizzazione d’integrazione regionale, in questioni nell’ambito delle loro competenze, possono esercitare il loro diritto a votare nella Conferenza degli Stati Parte, con un numero di voti uguali al numero dei loro Stati membri che sono Parte di questa Convenzione. Tale organizzazione non eserciterà il diritto di votare se qualcuno dei loro Stati membri esercita il suo diritto, e vice versa.

Articolo 45 Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito del ventesimo strumento de ratifica o adesione.

2. Per ogni Stato o organizzazione d’integrazione regionale che ratifica, confermando o aderendo formalmente alla Convenzione dopo il deposito del ventesimo strumento, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito di quello stesso strumento.

Articolo 46 Riserve

1. Le riserve incompatibili con l’oggetto ed obiettivo della presente Convenzione non saranno permesse.

2. Le riserve possono essere ritirate in qualsiasi momento.

Articolo 47 Emendamenti

1. Qualunque Stato Parte può proporre un emendamento alla presente Convenzione e presentarlo al Segretario Generale delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunicherà qualsiasi emendamento proposto agli Stati Parte, con una richiesta di notifica qualora siano a favore di una conferenza degli Stati Parte al fine di considerare e decidere sulle proposte. Nel eventualità che, entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parte siano a favore di tale conferenza, il Segretario Generale convocherà la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Qualsiasi emendamento adottato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati Parte presenti e votanti sarà presentata dal Segretario Generale all’Assemblea Generale per l’approvazione e successivamente a tutti gli Stati Parte per l’accettazione.

2. Un emendamento adottato ed approvato in accordo con il paragrafo 1 di questo articolo entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il numero di strumenti di accettazione depositato raggiunga i due terzi del numero degli Stati Parte alla data di adozione dell’emendamento. Successivamente, l’emendamento entrerà in vigore per ogni Stato Parte il trentesimo giorno seguendo il deposito del proprio strumento di accettazione. Un emendamento sarà vincolante solo su quegli Stati Parte che l’avranno accettato.

3. Se così deciso su consenso dalla Conferenza degli Stati Parte, un emendamento adottato e approvato in accordo con il paragrafo 1 di questo articolo che collegato esclusivamente con gli articoli 34, 38, 39 e 40 entrerà in vigore per tutti gli Stati Parte il trentesimo giorno dopo che il numero di strumenti di accettazione depositati raggiungono i due terzi del numero degli Stati Parte alla data di adozione dell’emendamento.

Articolo 48 Denuncia

Uno Stato Parte può denunciare la presente Convenzione con una notifica scritta al Segretario Generale delle Nazioni Unite. La denuncia sarà effettiva un anno dopo la data di ricevuta della notifica dal Segretario Generale.

Articolo 49 Formato accessibile

Il testo della presente Convenzione sarà resa disponibile in formati accessibili.

Articolo 50 Testi Autentici

I testi in Arabo, Cinese, Inglese, Francese, Russo e Spagnolo della presente Convenzione saranno egualmente autentici. Testimoni di ciò, i sottofirmati plenipotenziari, essendo autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.


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