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La pesca di frodo


La pesca di frodo consiste nella pesca svolta in violazione delle normative vigenti.

Nell'antichità la selvaggina di terra e di mare era considerata res nullius, cioè di proprietà di nessuno. Con la nascita della proprietà privata tribale e con il sopraggiungere del medioevo, la selvaggina divenne un esclusivo patrimonio dei feudatari, dei regnanti e dei loro ospiti. Ciò privò il popolo di una delle fonti alimentari, dando vita al bracconaggio. Si suppone che i primi ad istituire il sistema delle riserve di caccia siano stati i Franchi, il cui scopo era sia di riservarsi tutta la selvaggina, sia come simbolo del prestigio e della predominanza nei loro possedimenti. Il bracconaggio (come veniva definito all'epoca anche la pesca di frodo) venne quindi inserito nei codici penali dei regnanti e dei feudatari come furto verso la loro proprietà. Con l'avvento delle leggi moderne sulla caccia negli anni '90 la selvaggina ha acquisito lo status di patrimonio indisponibile dello Stato. Essendo la fauna selvatica patrimonio indisponibile, solo chi esercita la caccia con regolare licenza di porto di fucile e/o di pesca, nel rispetto della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio." e leggi regionali in materia venatoria e dei rispettivi regolamenti provinciali (della provincia in cui si esercita l'attività venatoria) può prelevare, mediante l'abbattimento con i mezzi, nei luoghi e nei tempi indicati dalla legge, i capi di fauna selvatica cacciabile nel numero consentito e ne diventa legittimo proprietario. Qualsiasi altra forma di abbattimento o cattura di fauna selvatica è considerata bracconaggio e pertanto perseguibile penalmente. In tutte le regioni italiane, sul fronte della lotta al bracconaggio sotto le sue varie forme, risultano attive numerose associazioni, soprattutto di protezione ambientale, che tramite propri volontari o guardie giurate venatorie volontarie, attuano attività di contrasto al fenomeno. Istituzionalmente, gli organi di polizia sono tutti competenti in ordine ai reati di bracconaggio; tuttavia sono particolarmente impegnati e specializzati, la Polizia provinciale, il Corpo forestale dello Stato (ed in particolare il Nucleo Operativo Antibracconaggio) e i corpi forestali regionali e delle province autonome. Le normative che mirano alla prevenzione e repressione del bracconaggio sono diverse, a partire dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio." e alle varie leggi regionali, anche quelle sulla tutela della cd. fauna minore. Specie in relazione all'esercizio della caccia, le regioni e le province possono emanare regolamenti e disposizioni, oltre al calendario venatorio, al fine di disciplinare l'attività in modo più appropriato. A tutela di molte specie, sono intervenute nel tempo, diverse direttive comunitarie, convenzioni internazionali e decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Secondo la recente giurisprudenza, chi è colto nell'apprensione di fauna selvatica, privo di regolare licenza di caccia è passibile, oltre che delle violazioni specifiche previste dalle vigenti normative, anche del delitto di furto aggravato ai sensi degli artt. 624 - 625 c.p.[1] Altre norme del codice penale o in materia di armi e munizioni, possono concorrere in diversi casi di bracconaggio.


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