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Boa segnala sub

La legge Impone ai Subacquei in immersione di segnalarsi con una boa dotata di bandiera rossa con striscia diagonale bianca, oppure, in alternativa, da una bandiera rossa con striscia diagonale bianca issata sul mezzo nautico d'appoggio.

Il subacqueo DEVE rimanere all'interno di un raggio di 50 metri dalla boa di segnalazione o dal mezzo nautico su cui è issata la bandiera suddetta.

I mezzi nautici DEVONO rimanere lontani dalla bandiera di segnalazione per una distanza minima di 100 metri, l'osservanza di questa elementare normativa da parte dei Subacquei e da parte dei Diportisti garantisce incolumità e sicurezza per tutti gli amanti del mare

Il DPR N°1639 del 02/10/68 che all'ART 130 prevede le modalità e gli obblighi che hanno i Subacquei in merito alla gestione della Boa Seganala Sub e nello specifico l'articolo dice:

"Il Subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; se il subacqueo è accompagnato da un mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere issata sul mezzo nautico.

Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o del galleggiate portante la bandiera di segnalazione"

Inoltre va ricordato che il 26 maggio del 2003 con la circolare 82/033465 emessa dal Comando Generale della Capitaneria di Porto si regolamenta il comportamento dei natanti in merito alla distanza da tenere nei confronti della Boa Segna Sub, viene prescritto che un mezzo nautico in navigazione deve mantenere una distanza di almeno 100 metri dalla boa segnala sub o da un eventuale bandiera issata su un natante.

Inoltre noi subaquei siamo interessati anche a due articoli definiti nel DM n°146 del 29 luglio del 2008 che regolamenta il codice della nautica da diporto e ci danno precise istruzioni di comportamento in acqua

Di seguito riportiamo le indicazioni estratte dal DM n°146 del 29 luglio del 2008

relative agli art.90 e art. 91 di interesse per noi Subacquei

Capo III

Norme di sicurezza per unita' da diporto impiegate come unita' appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo

Art. 90.

Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza

1. Le unita' da diporto impiegate come unita' appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi e alle dotazioni di sicurezza indicati nell'allegato V,devono avere a bordo le seguenti dotazioni supplementari:

a)una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica;

b)in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui alla lettera a), e' richiesta una stazione di decompressione. La stazione e' dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;

c)un'unita per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467;

d)una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A allegata al decreto del Ministero della sanita' 25 maggio 1988, n. 279, e una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;

e)un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta.

2. Le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo richiedono la presenza di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.

Art. 91.

Segnalazione

1. Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con il di cui all'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

2. In caso di immersione notturna, il segnale di cui al comma 1 del presente articolo e' costituito da una luce lampeggiante gialla visibile, a giro di orizzonte, ad una distanza non inferiore a trecento metri.

3. In caso di piu' subacquei in immersione, e' sufficiente un solo segnale. Ogni subacqueo e' dotato di un pedagno o pallone di superficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno cinque metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo.

4. Il subacqueo deve operare entro il raggio di cinquanta metri dalla verticale del segnale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

5. Le unita' da diporto, da traffico o da pesca in transito devono mantenersi ad una distanza non inferiore ai cento metri dai segnali di posizionamento del subacqueo.


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