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NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER LE ATTIVITA’ SUBACQUEE RICREATIVE


I settori della subacquea professionale e ricreativa, profondamente interconnessi eppure tanto diversi nelle finalità e nelle dinamiche, rappresentano da sempre una delle componenti dell’orizzonte cui il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera rivolge la propria attenzione, sia per i molteplici profili tecnico-amministrativi che gli Uffici marittimi sono chiamati a svolgere a beneficio del settore, sia – soprattutto – per gli aspetti legati alla sicurezza e alla salvaguardia della vita umana in mare. Occorre sottolineare come in Italia non esista alcun dispositivo normativo che regoli tali attività. Nel caso della subacquea ricreativa la carenza di una fonte giuridica primaria è ancor più stridente se accostata alla grandissima diffusione del fenomeno, un comparto di eccezionale vitalità e interesse dato l’appeal turistico delle nostre coste. Proprio relativamente ai profili di sicurezza – il fattore più importante per la Guardia Costiera, – visto il proprio compito istituzionale, in carenza di quadro normativo specifico, è che l’attività subacquea ricreativa debba ricondursi a quelle “norme tecniche” e agli standard qualitativi che oggi contraddistinguono il settore. Per tali motivazioni, al fine di generare quel necessario processo di consapevolezza negli operatori, incrementare la vicinanza del Corpo al mondo della Subacquea e migliorare gli aspetti sulla sicurezza delle immersioni, si riportano di seguito quelle norme emanate dagli Organismi Internazionali finalizzate a garantire la qualità del servizio e accrescere la sicurezza nelle attività subacquee ricreative che si sostanziano in documenti che precisano “come far bene le cose”, in linea con le basilari norme di prudenza. Ci si riferisce a quei precetti e regole di buona tecnica che gli organismi di normazione, internazionale, europea e nazionale (ISO, CEN, UNI), hanno elaborato e che, a oggi, rappresentano la sintesi delle professionalità e dell’elaborazione scientifica del settore, seppure con la valenza non giuridica che ad oggi conferisce loro il Regolamento (UE) 1025 del 2012. A tali regole non si può non segnalare, anche la speciale forma di responsabilità definita come “amministrativa”, delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni prive di personalità giuridica, di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 8 in base al quale risulta essere necessario, il saper individuare le condizioni in cui applicare il testo unico per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.


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