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Specie esotiche invasive

  • Nicola Di Battista
  • 19 feb 2018
  • Tempo di lettura: 3 min

Tra le principali causa di perdita di biodiversità, in Italia e nel mondo, ci sono le cosiddette "Specie esotiche invasive". Si tratta delle specie di animali e di piante originarie di altre regioni geografiche (volontariamente o accidentalmente introdotte sul territorio nazionale), che hanno sviluppato la capacità di costituire e mantenere popolazioni vitali allo stato selvatico e che si insediano talmente bene da rappresentare una vera e propria minaccia.

Queste specie, infatti, oltre ad entrare in concorrenza diretta con alcune delle nostre specie, possono alterare lo stato degli habitat e degli ecosistemi naturali, e a volte provocare ingenti danni economici ad attività produttive quali l’agricoltura e lo sfruttamento di risorse silvo-pastorali. A solo titolo di esempio: i danni provocati dalle specie esotiche invasive nella sola Gran Bretagna per il 2015 sono stati stimati intorno ai 2 miliardi di euro.

In linea con tutte le principali convenzioni internazionali in materia di tutela della biodiversità e con la Strategia Nazionale per la Biodiversità, l’Italia opera attivamente per prevenire la diffusione di specie esotiche invasive e per controllare o eradicare quelle specie che siano già presenti sul nostro territorio.

In Italia, la legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norma per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" prevede all’ articolo 2, comma 2, l’obbligo all’eradicazione delle specie alloctone, con l’eccezione di quelle contenute nell’Elenco delle specie alloctone escluse dalle previsioni dell’art. 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Dal 1 gennaio 2015 è in vigore nei paesi dell’Unione Europea il Regolamento (UE) n. 1143/2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

In Europea sono presenti circa 12.000 specie esotiche, delle quali approssimativamente il 10-15 % è ritenuto invasivo; sono queste le specie di cui si occupa il Regolamento (UE) n. 1143/2014 per proteggere la biodiversità ed i servizi ecosistemici e per minimizzare o mitigare l’impatto che queste specie potrebbero avere sulla salute umana o sull’economia.

A tal fine, l'art. 7 del Regolamento vieta l'introduzione deliberata o per negligenza nell’UE, la riproduzione, la coltivazione, il trasporto, l'acquisto, la vendita, l'uso, lo scambio, la detenzione e il rilascio di specie esotiche invasive di rilevanza unionale. Fino ad oggi sono state pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea due liste di specie esotiche vegetali ed animali di rilevanza unionale (14 luglio 2016 e 12 luglio 2017), che complessivamente costituiscono un elenco di 49 specie. Tale elenco di specie viene periodicamente aggiornato, dando preminenza alle specie la cui inclusione porterebbe a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi di tali specie in modo efficace ed efficiente sotto il profilo dei costi.

Il Regolamento stabilisce misure di rilevamento precoce e di eradicazione rapida di specie esotiche invasive per impedirne l’insediamento e la diffusione. Tali misure devono essere proporzionate all'impatto sull'ambiente e risparmiare il dolore, l’angoscia e la sofferenza degli animali evitabili durante il processo di eradicazione.

Gli Stati Membri possano autorizzare la conduzione di ricerche scientifiche e di attività di conservazione ex situ sulle specie esotiche invasive di rilevanza unionale (articoli 8 e 9 del Regolamento) e, inoltre, la produzione e l’uso medico nel caso che l'utilizzo di prodotti derivati da tali specie sia inevitabile per far progredire la salute umana. Infine, in casi eccezionali e per motivi di interesse generale imperativo, compresi quelli di natura sociale o economica, la Commissione Europea può autorizzare lo svolgimento di ulteriori attività.

Tutte le attività devono essere condotte in strutture che assicurino il confinamento degli organismi e adottando tutte le opportune misure per evitare la fuoriuscita o il rilascio illegale di specie esotiche invasive di rilevanza unionale. Per evitare l’introduzione deliberata di specie esotiche invasive nel territorio dell’Unione, l’importazione di animali e vegetali è soggetta ai controlli ufficiali; in Italia, tali controlli sono, rispettivamente, effettuati presso i Posti di ispezione frontaliera - PIF (Uffici periferici del Ministero della Salute autorizzati dalla Commissione europea ad effettuare controlli veterinari su animali vivi e prodotti di origine animale provenienti da Paesi terzi e destinati al mercato comunitario o al transito verso altri Paesi terzi) o attraverso i Servizi fitosanitari regionali (strutture territorialmente preposte alle funzioni ed alle responsabilità dello Stato Italiano nei confronti degli Stati europei in tema di controllo fitosanitario).


 
 
 
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