La protezione dell’ambiente marino e delle sue risorse
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) e UN Fish Stock Agreement La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS), entrata in vigore il 16 novembre 1994, è un accordo internazionale che definisce i diritti e le responsabilità nell’utilizzo dei mari e degli oceani e stabilisce norme che disciplinano tutti gli usi delle risorse. Nella Convenzione, l’inquinamento dell’ambiente marino viene definito come l'introduzione diretta o indiretta, a opera dell'uomo, di sostanze o energia nell'ambiente marino ivi compresi gli estuari, che provochi o possa presumibilmente provocare effetti deleteri quali il danneggiamento delle risorse biologiche e della vita marina, rischi per la salute umana, impedimenti alle attività marine, ivi compresi la pesca e altri usi legittimi del mare, alterazioni della qualità dell'acqua di mare che ne compromettano l'utilizzazione, oppure il degrado delle attrattive ambientali. Secondo l'articolo 192, gli Stati hanno l'obbligo di proteggere e preservare l'ambiente marino dall’inquinamento, e l'articolo 194 stabilisce che gli Stati adottino tutte le misure atte a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino, qualsiasi ne sia la fonte. Il successivo accordo delle Nazioni Unite, ai fini dell'applicazione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori stabilisce i principi per la conservazione e la gestione di questi stock ittici e stabilisce che tale gestione deve essere basata su un approccio precauzionale e sulle migliori informazioni scientifiche disponibili. L'accordo approfondisce il principio fondamentale che gli Stati devono cooperare per assicurare la conservazione delle risorse ittiche e prende in considerazione esplicita anche la problematica delle reti fantasma. L’Articolo 5, infatti, ne stabilisce i principi generali, tra i quali “ ridurre l'inquinamento, i rifiuti, i rigetti, le catture causate da attrezzi persi o abbandonati, le catture di specie non bersaglio, sia specie ittiche che non (di seguito denominato specie non bersaglio) e gli impatti su specie associate o dipendenti, in particolare le specie in pericolo, attraverso misure tra cui, per quanto possibile, lo sviluppo e l'uso di attrezzi da pesca e tecniche selettivi, sicuri per l'ambiente e economicamente convenienti”.