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La gestione dei rifiuti in mare

° Convenzione MARPOL 73/78 La Convenzione Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento causato da navi (MARitime POLlution, MARPOL 73/78) costituisce una delle più importanti convenzioni per la tutela dell’ambiente marino ed è un accordo internazionale nel quale convergono due trattati internazionali, uno del 1973 e un Protocollo modificato del 1978. La convenzione si pone come obiettivo la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento del mare derivante dai rifiuti marittimi, idrocarburi e gas di scarico sia esso dovuto a cause accidentali o dalle operazioni di routine ed è stata ratificata dall’Italia con le leggi 462/80 e 438/82. Tale documento affronta la problematica della gestione di diversi tipi di rifiuti solidi prodotti da tutte le navi e specifica le distanze da terra ed il modo in cui possono essere smaltiti direttamente in mare. È di particolare rilievo il divieto assoluto di smaltire in mare qualsiasi tipo di materiale plastico, ivi comprese, ma non solo, corde sintetiche, reti da pesca sintetiche, sacchetti di immondizia di plastica e ceneri generate dagli inceneritori di prodotti in plastica che possono contenere sostanze tossiche o residui di metalli pesanti. Inoltre, vengono rese esplicite pesanti restrizioni per lo scarico di altri tipologie di rifiuti nelle aree costiere ed in “aree speciali”, cioè aree considerate particolarmente sensibili a causa dell’elevato traffico marittimo o caratterizzate da un ridotto ricambio di acqua (i.e. Mar Mediterraneo, Mar Baltico, Mar Nero, Mar Rosso, Golfo Persico, Mare del Nord, Mar dei Caraibi e Mar Antartico). In ultimo, è stabilito l’obbligo per gli Stati di attrezzare i porti e i terminal con adeguate strutture per il conferimento dei rifiuti. Nel luglio 2011, tale documento è stato modificato, affermando il divieto assoluto di scarico di tutti i rifiuti in mare, salvo quanto previsto in determinate circostanze e per taluni rifiuti specifici ° Convenzione sulla prevenzione dell’inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre sostanze - Convenzione di Londra del 1972 e Protocollo del 1996 (proposta di legge). La Convenzione sulla prevenzione dell’inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre sostanze, nota anche come “Convenzione di Londra” del 1972 è un accordo internazionale promosso dalle Nazioni Unite il cui obiettivo è quello di incoraggiare il controllo effettivo di tutte le fonti di inquinamento dell’ambiente marino. Gli Stati contraenti si impegnano in modo particolare ad adottare tutte le misure possibili per prevenire l’inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti o di altri materiali suscettibili di mettere in pericolo la salute dell’uomo, di nuocere alle risorse biologiche, alla fauna e alla flora marine, di pregiudicare le zone di interesse turistico o di ostacolare altro uso legittimo del mare. La Convenzione vieta lo scarico di ogni rifiuto o altro materiale in qualunque forma e in qualunque condizione, comprese “le plastiche non distruttibili e gli altri materiali sintetici non distruttibili, come per esempio le reti ed il cordame, suscettibili di galleggiare o di rimanere sulla superficie del mare in modo da costituire un intralcio materiale alla pesca, alla navigazione e agli altri usi legittimi del mare”. Il 17 novembre 1996 una riunione straordinaria delle Parti Contraenti ha adottato il "Protocollo del 1996 alla Convenzione del 1972 sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie”. Il Protocollo si pone come sostitutivo dell’intera Convenzione del 1972, rappresentando un deciso mutamento nell’approccio alla questione dell’utilizzazione del mare come deposito di materiali di scarto. La prima rilevante novità del Protocollo è l’introduzione del cosiddetto “approccio precauzionale”, in base al quale, anche in mancanza di prove scientifiche conclusive, è necessario adottare appropriate misure preventive qualora vi sia motivo di ritenere che l’introduzione nell’ambiente marino di rifiuti o sostanze analoghe possa causare danni. Inoltre, il Protocollo stabilisce il principio di carattere generale dell’imputazione dei costi degli inquinamenti a chi se ne è reso responsabile (principio di "chi inquina paga").


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